La domanda giudiziale, quella dell'attore, come pure quella del
convenuto (o del terzo) in via riconvenzionale, si qualifica come tale e
ciò è sufficiente, ove avente ad oggetto una delle materie di cui al
primo comma dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, a ritenerla soggetta alla
disciplina della mediazione obbligatoria.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 171, 2012.
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Vedi anche l'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione civile.
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Tribunale di Roma, sez. Ostia, ordinanza del
15.3.2012
…omissis…
atteso
che l'intimato non si oppone al rilascio dell'immobile e che pertanto la
domanda del locatore S.. può trovare immediata soddisfazione con l'emissione
del provvedimento di convalida dello sfratto e fissazione della data del
rilascio; considerato che e' stata avanzata dal conduttore M domanda
riconvenzionale sempre in materia di locazione e che pertanto concessi i
termini di cui all'art. 426 c.p.c. all'esito dell'eventuale esito negativo
della mediazione, con decorrenza dalla data del deposito del verbale negativo
presso la segretaria dell'organismo (da attestare) di gg. 30, va disposto previa
separazione delle cause, l'avvio a mediazione;
considerato
che sono soggette a procedimento di mediazione obbligatoria le controversie in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari;
ritenuto
che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall'attore va
applicata la disciplina di cui all'art.5 primo comma decr.legs. 28 / 2010 ; ed
invero secondo chi scrive:
Le
domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoria sono sottoposte
alla disciplina per tale procedimento prevista quale che sia la parte
proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta.
Più
specificamente, nulla (se non imperfezioni di tecnica legislativa) autorizza a
ritenere il contrario.
La
legge non distingue fra domanda dell'attore e domanda riconvenzionale del
convenuto (o del terzo).
L'art.
5 del decr. lgsl. 28 / 2010 prevede infatti che "chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa ad ..... e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...."
La
domanda giudiziale, quella dell'attore, come pure quella del convenuto (o del
terzo) in via riconvenzionale, si qualifica come tale e ciè è sufficiente, ove
avente ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell'art.5 del decr.
Lgsl. 28/11, a ritenerla soggetta alla disciplina della mediazione
obbligatoria.
Non è
sufficiente prova in contrario il richiamo, che si legge nell'art.5, al
convenuto , quale soggetto che può eccepire, ferma restando la pari potestà del
Giudice, in limine litis, il mancato esperimento del procedimento di
mediazione.
Ciò in
quanto non è la collocazione della parte (sul fronte dell'attore o in quello
del convenuto) a decidere se la mediazione è obbligatoria, ma il contenuto
della domanda giudiziale, domanda che come è noto può essere dispiegata sia
dall'attore e sia, in via riconvenzionale, dalle altre parti del giudizio
(convenuto e terzo chiamato).
La
imprecisione dell'espressione convenuto del resto si ricava anche da altri
indizi rilevatori come ad esempio la inadeguatezza del termine a regolare le
fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo.
Evidente
esigenza di garanzia di pari diritti per ogni parte processuale impone una
interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma che riduca a mera
imperfezione tecnica il predetto riferimento, in modo tale da assicurare che
ogni domanda giudiziale in subiecta materia, quale che sia la parte che la
propone, debba essere preceduta da tentativo di mediazione.
L'eventuale
improcedibilità in questo caso sarà riferita non all'intero giudizio ma solo a
quella parte di esso relativa alla domanda carente per omessa mediazione.
considerato
che la presente controversia rientra a pieno titolo nella suddetta previsione
in quanto avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese affrontate
dall'intimato per la ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione;
sicché
deve essere avviata a mediazione obbligatoria;
ritenuto
infatti che inoltre in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia,
alle domande ed alle eccezioni ex adverso nonché agli atti depositati ben
potrebbero tutte le parti pervenire ad un accordo conciliativo, con il
vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti
vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 del
decr. legisl. 4.3.2010 n.28), della controversia in atto;
atteso
che si procede, nei termini suesposti, nell'ambito del PRIMO comma di cui
all'art.5 decr. legisl. 28 / 2010 ; di talché in ogni caso la parte
sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore (cfr. art. 3 DM 145/2011, il
mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione
della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può
rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale
di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo,
formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato
motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma
corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio,
art. 8 decr. legisl. 28/10 come modificato dalla l.148/2011);
ritenuto
che si fissa termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso
un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che
per prima vi proceda, la domanda di cui all'art.5 primo e secondo comma del
dcr. lgl. 28 / 2010 ;
avvertite
le parti che in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
obbligatoria la domanda sarà dichiarata improcedibile;
informate
le parti che l'eventuale accordo amichevole raggiunto davanti al mediatore sarà
omologato da questo stesso Ufficio;
P.Q.M.
-
provveduto separatamente alla separazione dei giudizi ed alla convalida dello
sfratto;
-invita
le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda
riconvenzionale dell'intimato M. A.;
-
invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente
ordinanza nei termini di cui all'art. 4 3° co. decr. lgsl. 28 / 2010 ;
-
informa le parti che l'istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire
davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte
costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione al versamento all'Erario di una somma parti al contributo unificato
dovuto per il giudizio;
-
dispone la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento
della media-conciliazione;
- fissa
termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo
di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi
proceda, la domanda di cui all'art.5 del dec. lgsl. 28 / 2010 ;
-
concede alle parti, nel caso di esperimento infruttuoso della mediazione,
termine di 30 gg. dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la
segreteria dell'organismo, per il deposito di memorie difensive integrative ai
sensi dell'art.426 cpc.
-
rinvia all'udienza del 12.11.2012 h.9,30 per quanto di ragione.
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