E' illecito disciplinare il comportamento strumentale per ritardare la realizzazione del diritto
altrui facendo divenire il collega di controparte strumento
inconsapevole della realizzazione del suo disegno dilatorio.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 154, 2012.
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Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.1.2012, n. 529
Svolgimento
del processo
1. -
Con decisione depositata il 1 aprile 2009, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Vicenza irrogò la sanzione della censura all'avv. G.M. per essere
venuta meno al dovere di correttezza, lealtà e colleganza, inducendo
nell'avvocato D.N.M., rappresentante della controparte in una controversia
successoria, l'erroneo convincimento che i tre libretti al portatore recanti
somme che rappresentavano il credito litigioso ed erano vincolati all'esito
della causa o della transazione fossero nella sua disponibilità, senza mai
smentire la circostanza e giustificando di volta in volta la mancata
restituzione con i più svariati argomenti, ed in tal modo impedendo all'avv.
D.N. di attivarsi per il recupero della somma. L'avv. G. impugnò la decisione
sulla base di tre motivi.
2. -
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 21 aprile 2011, ha
rigettato il gravame, osservando che dalla documentazione acquisita, e, in
particolare, dalle cinque missive inviate dall'avv. G. al collega D.N.,
emergeva la esattezza della valutazione del CO.A.: da esse, infatti,
risultavano le diverse giustificazioni via via addotte per la mancata
restituzione dei libretti, in nessun caso attinenti alla vera ragione, e cioè
la mancata disponibilità degli stessi, mentre per la prima volta solo nella
memoria difensiva presentata al CO.A., che le aveva contestato la mancata messa
a disposizione del collega dei libretti, cinque mesi dopo l'inizio della citata
corrispondenza, era stata affermata tale circostanza. Il comportamento dell'avv.
G., determinato dalla volontà di indurre il collega in errore al fine di
guadagnare tempo per studiare la propria strategia processuale e ritardare la
realizzazione de diritto della controparte, non era giustificabile alla luce
dello scopo della difesa degli interessi del cliente.
3. -
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'avv. G. sulla base di quattro
motivi.
Motivi
della decisione
1. -
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 56, in
relazione al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, nonchè dell'art. 22 del
codice deontologico forense, del principio di ragionevolezza nell'ipotesi di
illecito disciplinare ascritto all'incolpato, violazione degli artt. 622, 380 e
381 c.p., art. 88 c.p.c., e artt. 7, 8, 9, 12, 36 e 40 del citato codice
deontologico, e sviamento di potere R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 56 e art.
3 Cost.. Sarebbe affetta da irragionevolezza la sussunzione dello specifico
comportamento contestato alla ricorrente nel precetto generale di cui al R.D.L.
n. 1578 del 1933, art. 38, che fa divieto di commettere fatti non conformi al
decoro e alla dignità professionale. Si osserva al riguardo che rientra tra i
doveri del difensore quello di non compiere atti che possono recare danno al
proprio assistito: il diritto di difesa prevale sul rapporto di colleganza. Nè
è rinvenibile nella disciplina del processo civile un obbligo per la parte e
per il suo difensore di essere completo nelle allegazioni nè di avvantaggiare
la controparte, salva la ricorrenza del dolo revocatorio: e ciò che è
processualmente lecito non può essere deontologicamente scorretto.
2.1. -
La censura non merita accoglimento.
2.2. -
Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di
fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi
legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività,
il Consiglio Nazionale Forense non è vincolato alla definizione dell'illecito
quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense,
essendo libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in
clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del
decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche, o
anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non
previste da dette norme (v., sul punto, Cass., S.U., sentt. 13/6/2011, n.
12903; 7/7/2009, n. 15852).
2.3. -
Nella specie, il C.N.F. ha motivatamente ritenuto che, nella specie, l'avv. G.
abbia manifestato la volontà di indurre il collega in errore con l'omissione
voluta di una circostanza decisiva, quale la detenzione dei libretti in capo ad
altri, e che ciò abbia costituisca comportamento strumentale per ritardare la
realizzazione del diritto altrui facendo divenire il collega di controparte
strumento inconsapevole della realizzazione del suo disegno dilatorio, ed ha
ritenuto che tale comportamento, per la sua ambiguità, costituisca violazione
di quei doveri di correttezza, lealtà e colleganza che sono ricompresi nel più
ampio precetto di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma 1, e
specificamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 del codice deontologico.
3. -
Con il secondo motivo si deduce la omessa e insufficiente motivazione su fatto
controverso decisivo. La decisione del C.N.F. prescinde totalmente da fatti
decisivi prospettati dall'attuale ricorrente, e, in particolare, dal fatto che
la sentenza in relazione alla quale l'avv. D.N. pretendeva i libretti per
l'incasso atteneva a domanda preliminare di riduzione per lesione di legittima
e alla domanda di divisione di asse ereditario costituito da somma di danaro
depositata in banca e rappresentata da tre libretti cointestati ai due eredi e
vincolati all'esito del giudizio o transazione. Detta decisione era una
sentenza parziale relativa alla prima fase dell'accertamento preliminare del
contenuto del diritto del legittimario leso, cliente della ricorrente, e fino
al momento della formazione del giudicato su di essa non si sarebbe potuto
procedere alla fase della formazione delle quote nè a quella successiva
dell'attribuzione delle stesse. Tali temi, che non sorreggevano, secondo la
ricorrente, l'asserita doverosità di comunicare il luogo di conservazione dei
libretti per consentire alla controparte di procedere esecutivamente, erano
stati inutilmente rappresentati al CO.A. e, successivamente, al C.N.F., che,
però, non li ha considerati. Mancherebbero, comunque, nella decisione impugnata
i requisiti strutturali dell'argomentazione.
4.1. -
Anche tale censura è infondata.
4.2. -
Risulta, invero, inconferente il richiamo alla natura del giudizio divisorio ed
alla fase in cui si colloca in esso la sentenza in relazione alla quale l'avv.
D.N. chiedeva i libretti per l'incasso, atteso che la contestazione mossa alla
attuale ricorrente era quella di un comportamento integrante un non lineare
percorso difensivo, essendo le giustificazioni addotte a motivazione della
indisponibilità ad un incontro finalizzate alla realizzazione del complessivo
disegno volto a far permanere una situazione di ambiguità che inducesse il
legale di controparte a confidare nella possibilità di raggiungere una
definizione stragiudiziale della controversia.
5. -
Con la terza doglianza si deduce error in procedendo, violazione dell'art. 112
c.p.c., violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità
della sentenza. La decisione impugnata omette - si osserva nel ricorso - di
pronunciarsi sulla terza censura, relativa alla errata determinazione dell'entità
dell'offesa all'etica forense ed alla inadeguatezza della sanzione irrogata. Il
C.N.F. avrebbe errato nei non delibare la proporzionalità della sanzione con
riferimenti al caso concreto.
6. -
Il motivo è infondato, sol che si consideri che la decisione del C.N.F. si
sofferma specificamente sul punto della adeguatezza della sanzione irrogata,
considerando equa quella della censura, avuto riguardo alla condotta ambigua e
contraddittoria dell'incolpata, tra l'altro protratta nel tempo e dettata da un
preciso disegno dilatorio.
7. -
Con il quarto motivo, si lamenta la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933,
art. 56 in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione dell'art.
111 Cost., per la motivazione carente/inesistente con conseguente nullità della
pronuncia per difetto di requisito di forma indispensabile. Si denuncia la
carenza della esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la
quale sarebbe passata dalla enunciazione dei fatti di prova, costituiti dalle
lettere della attuale ricorrente, al giudizio di responsabilità disciplinare
senza esplicitare quali sarebbero le frasi che violano i doveri di colleganza
ed il decoro professionale, quali le circostanze da cui inferire l'elemento
soggettivo dell'illecito, quale il fine sotteso.
8.1. -
La doglianza è destituita di fondamento.
8.2. -
La decisione impugnata contiene una articolata e dettagliata descrizione dei
fatti posti a suo fondamento, ed una puntigliosa ed analitica ricostruzione del
percorso logico che ha indotto il C.N.F. a ravvisare nei fatti esposti la
violazione contestata, alla luce del comportamento tenuto dalla incolpata e
delle ragioni e finalità che lo avevano orientato.
9. -
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a
provvedimenti sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dagli
intimati.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
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