I documenti devono essere inseriti nei fascicoli di parte che
possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al
collegio; come previsto dall'art. 169 c.p.c., la stessa parte deve poi restituire il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale; non di un obbligo, ma di un onere la cui inosservanza produce
effetti giuridici diversi, nel senso che ove detta inosservanza sia
volontaria, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti,
sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al
momento della decisione, in conformità al principio dispositivo
delle prove ; ove, invece, il
fascicolo vada smarrito o venga sottratto, è rimesso al giudice di
valutare la rilevanza dei documenti smarriti o sottratti, ai fini
della decisione e disporre, eventualmente la ricerca del fascicolo
in cui i documenti erano inseriti senza, tuttavia, che l'omissione
di tale ricerca comporti alcuna nullità, non essendo tale sanzione
comminata dalla legge, come richiesto dall'art. 156 c.p.c..
Fonte: ilProcessoCivile.com, 153, 2012.
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...omissis...
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1) "violazione o falsa applicazione delle norme di cui
all'art. 307 c.p.c., comma 2, e art. 310, commi 1 e 2, nonchè artt. 163, 163
bis e 164 c.p.c. - Art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione insufficiente e
contraddittoria circa fatti controversi decisivi per il giudizio- Art. 360
c.p.c., n. 5"; a seguito dello smarrimento del fascicolo di ufficio del
proc. n.582/89 la società attrice aveva notificato al convenuto Giuliano
Giuseppe atto di citazione in riassunzione in data 9.5.94 cui non era seguita
la rituale costituzione delle parti, sicchè "a prescindere dalla non
dichiarata interruzione del processo post smarrimento del fascicolo, il proc.
N. 552/89 si era comunque estinto" ex art. 307 c.p.c., comma 2; ne
conseguiva la nullità della sentenza di primo e secondo grado per violazione
degli artt. 163, 163 bis e 164 c.p.c., stante la mancanza, nella domanda
giudiziale introduttiva di detto procedimento, dei requisiti prescritti a pena
di nullità e rilevabili di ufficio,mancanza non sanata, in difetto della costituzione
del convenuto a seguito della notifica della citazione in riassunzione
antecedente l'istanza di prosecuzione; 2) violazione e falsa applicazione
dell'art. 74 disp. att. c.p.c., u.c., artt. 77 e 87 disp. att. c.p.c.;
insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo per
il giudizio ex art. 350 c.p.c., n. 5;
la Corte d'Appello, non avendo rinvenuto, in occasione della
rimessione della causa al Collegio, i fascicoli di parte appellante di primo e
di secondo grado, in difetto di annotazione del ritiro dei fascicoli stessi da
parte del difensore dell'appellante, aveva fatto riferimento alla presunzione,
secondo cui detto mancato rinvenimento dei fascicoli e dei documenti in essi
contenuti,era dovuto ad un loro ritiro non seguito da nuovo rituale deposito ed
aveva, quindi, pronunciato nel merito della causa,senza tener conto della
valenza probatoria degli effetti cambiar prodotti; avrebbe dovuto,
invece,disporre, tramite cancelleria, le opportune ricerche del fascicolo e, in
caso di esito negativo, concedere termine all'appellante per la ricostruzione
del fascicolo con possibilità di pronunciare sul merito della causa solo nel
caso di inottemperanza della parte a detto ordine di ricostruire il fascicolo;
3) omessa, insufficiente nonchè contraddittoria motivazione
su fatti controversi decisivi per il giudizio; violazione e falsa applicazione
del R.D.L. n. 1699 del 1933, art. 45, (legge cambiaria) nonchè degli artt. 2729
e 2697 c.c.; i giudici di appello avevano ravvisato la mancanza di prova in
ordine alla integrale corresponsione del prezzo di vendita pattuito, col fatto
che gli effetti cambiari, richiamati a sostegno di tale assunto, erano stati
ritirati con il fascicolo di parte ove erano stati inseriti e non erano stati
più ridepositati;
gli effetti cambiari risultavano, peraltro, prodotti
"in copia" ed elencati, tanto che erano stati impugnati da
controparte e costituivano "fatti storici incontestati", a
prescindere dalla loro esistenza nel fascicolo di parte ritirato; l'importo di
tali assegni,ammontante al doppio del prezzo di acquisto dell'immobile e solo
in minima parte protestati, doveva far presumere iuris tantum, ex art. 45 L.
cambiaria, l'avvenuto pagamento degli assegni, mentre incombeva alla
controparte provare che si trattava di titoli rinnovati, come eccepito.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte
di merito e decise con corretta e logica motivazione, in conformità alle
disposizioni di legge in tema di estinzione del processo.
La sentenza impugnata ha dato conto, quanto alla prima
censura, che non vi era stata alcuna formale interruzione del processo nè
alcuna precedente riassunzione di esso (a parte l'interruzione/riassunzione
successive al decesso di G.G., circostanza non in discussione), evidenziando:
che, a seguito dell'esito infruttuoso della ricerca del fascicolo di ufficio(
andato smarrito), il G.I., con provvedimento del 15,7.92, ne aveva disposto la
ricostruzione;
che, avendo il difensore della società attrice proposto
ricorso per la prosecuzione del giudizio, con atto 11.5.95, il G.I., con
provvedimento del 15.6.95, aveva fissato per la prosecuzione l'udienza del
21.7.95 "in cui si erano costituite entrambe le parti".
Sulla base di tali rilievi non contestati, deve ribadirsi
che l'atto di citazione in riassunzione che la D. assume esserle stato
notificato nel 1994, è del tutto irrilevante e privo di effetti giuridici,
considerato che la mancata interruzione del processo per uno degli eventi
previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c., escludeva un onere di riassunzione in
capo all'attrice, nè era ravvisabile l'ipotesi di estinzione del processo, ai
sensi dell'art. 307 c.p.c., in difetto del necessario presupposto costituito da
una formale interruzione del processo, non rapportabile, in ogni caso, alla
sospensione di esso per la ricerca del fascicolo di ufficio, ipotesi
comportante solo una fase di quiescenza dei processo, ai sensi dell'art. 298
c.p.c..
Quanto alla pretesa nullità del processo, ex artt. 163, 163
bis e 164 c.p.c., per non esservi mai stata "vocatio in ius",
trattasi di questione nuova mai dedotta in giudizio e, come tale,
inammissibile.
Privo di fondamento è il secondo motivo in quanto fondato
sul presupposto della non addebitabilità all'appellante del mancato rinvenimento
dei suoi fascicoli di primo e di secondo grado (contenenti documenti ed effetti
cambiari) all'atto della rimessione della causa al Collegio. Al riguardo il
giudice di appello,con adeguata motivazione, ha ritenuto che il mancato rituale
rideposito dei fascicoli fosse frutto di una implicita rinuncia di parte
appellante ad avvalersi di detta documentazione, tenuto conto che, in calce
all'atto di appello, si faceva riferimento al deposito del fascicolo di parte
di 1 grado e che l'appellante non aveva neppure depositato la comparsa
conclusionale per insistere nella prospettazione difensiva che si rifaceva alla
documentazione inserita nel fascicolo di parte. Tale motivazione è, peraltro,
immune dalle violazioni di legge lamentate;
gli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., artt. 74, 77 e 87 disp.
att. c.p.c., disciplinanti la produzione dei documenti, dispongono, infatti,
che essi devono essere inseriti nei fascicoli di parte che possono essere
ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio; come previsto
dall'art. 169 c.p.c., la stessa parte deve poi restituire il fascicolo al più
tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte trattasi non di un
obbligo, ma di un onere la cui inosservanza produce effetti giuridici diversi,
nel senso che ove detta inosservanza sia volontaria, il giudice decide
legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti
sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio
dispositivo delle prove (Cass. n. 10819/1998; n. 12947/1992); ove, invece, il
fascicolo vada smarrito o venga sottratto, è rimesso al giudice di valutare la
rilevanza dei documenti smarriti o sottratti, ai fini della decisione e
disporre, eventualmente; la ricerca del fascicolo in cui i documenti erano
inseriti senza, tuttavia, che l'omissione di tale ricerca comporti alcuna
nullità, non essendo tale sanzione comminata dalla legge, come richiesto
dall'art. 156 c.p.c.. Va poi rilevato che nel giudizio di cassazione, intanto
la violazione dell'obbligo di disporre la ricerca del fascicolo rileva in
quanto si risolva in vizio di motivazione su punto decisivo della controversia
(Cass. n. 5077/93).
Nella specie la sentenza impugnata ha logicamente motivato
che doveva presumersi il ritiro volontario dei documenti e doveva escludersi la
loro rilevanza ai fini del decidere sulla base dei titoli cambiari in
originale,"insoluti e protestati" contenuti nel fascicolo della
società appellata, comprovanti "il persistente credito dell'Agena nei
confronti dell'appellante". La produzione in "copia" dei titoli
da parte dell'appellante, non consentirebbe, comunque, di presumerne l'avvenuto
pagamento ai sensi dell'art. 45 della legge cambiaria. Va aggiunto che la
conferma dell'avvenuto ritiro dei fascicoli da parte della D. ed il mancato
smarrimento degli stessi trova conferma nel fatto che essi sono stati prodotti
in questo giudizio di cassazione dalla stessa D.. Al rigetto del ricorso
consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00
per spese nonchè accessori di legge.
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