mercoledì 9 maggio 2012

Competenza del foro erariale: inderogabile anche nei casi di litisconzorzio facoltativo.



A norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in casò di piu convenuti ai sensi dell'art. 33 c.p.c., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus".
In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici.

Fonte: ilProcessoCivile.com, 160, 2012.
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Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 6.3.2012

 
Il dott. M.M., medico specialista iscrittosi alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno accademico 1984/1985 dove ha conseguito il diploma di specializzazione il 12/3/1987, ha convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di Milano assumendo che per il mancato tempestivo recepimento della Direttiva 82/76CEE entro il termine del 31/12/1983 - recepita solo con il D.Lgs. n. 275 del 1991 che aveva riconosciuto il diritto a percepire una borsa di studio annua di L. 21.500.000 ai soli medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/1992 escludendo i medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione fra il 1983 e il 1991 - non aveva percepito l'adeguata remunerazione prevista dalla citata Direttiva Comunitaria, nonostante avesse svolto attività a tempo pieno presso la struttura sanitaria pubblica, e chiedendo la condanna in solido delle amministrazioni statali e dell'ateneo convenuti a pagare l'importo di 33.311,46 oltre rivalutazione ed interessi quale somma corrispondente alla remunerazione non percepita e un ulteriore analogo importo a titolo di risarcimento del danno.

La difesa convenuta sin dalla comparsa costitutiva ha, fra l'altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, il difetto di legittimazione passiva dei ministeri e dell'Università di Milano convenuti e l'incompetenza territoriale del tribunale adito essendo competente a conoscere della causa il Tribunale di Roma.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa pubblica convenuta è infondata, poiché "la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva 82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) -, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicuraré una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario; né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici" (Cass. Sez. Un. 4/2/2005 n. 2203; conf., fra le altre, Cass. Sez. Un. 24/6/2011 n. 13909).

L'indagine non può tuttavia investire il merito della domanda dell'attrice, poiché l'eccezione di incompetenza pure sollevata dalla difesa pubblica convenuta è fondata.

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, "in tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell'insorgenza dell'obbligazione, di cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato volta ad ottenere l'adempimèntò da parté dello Stató italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76)" (Cass. ord. 16/6/2011 n. 13255). Né la competenza del foro dell'amministrazione statale convenuta può essere derogato dal fatto che nel medesimo processo sia convenuta anche l'Università degli Studi di Milano, oltre alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri sopra richiamati. Infatti, "a norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in casò di piu convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus" (Cass. 22/7/2004 n. 13796). Nella stessa pronuncia la Cassazione ha avuto modo di precisare altresì che "in caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici" (Cass. 13796/2004).

Contrariamente all'assunto della difesa attrice, l'eccezione di incompetenza per territorio risulta ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa pubblica convenuta nella comparsa costitutiva depositata il 23/1/2009, conformemente al disposto dell'art. 38 c.p.c. nel testo vigente prima della novella n. 69 del 2009 (applicabile solo ai giudizi introdotti a decorrere dal 4 Luglio 2009 per l'espressa previsione contenuta nell'art. 58 della medesima leggé) che-ha previsto il termine della tempestiva costituzione del convenuto a pena di decadenza per sollevare (anche) l'eccezione di incompetenza territoriale "semplice". Peraltro, attesa la natura funzionale e inderogabile della competenza territoriale del Tribunale di Roma nel caso di specie, anche in base all'ordinamento processuale ora vigente sarebbe stato ininfluente che la comparsa costitutiva con l'eccezione non fosse stata depositata venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione. Infatti, a norma dell'art,38 c.p.c. I'incompetenza per territorio "inderogabile',, (oltre, che quella per materia e per valore) può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice entro l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., per cui essa può essere utilmente eccepita dalla parte nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c. purché entro l'udienza di trattazione.

In applicazione dei principi di diritto richiamati, va dunque dichiarata l'incompetenza del tribunale adito essendo competente a conoscere della causa il Tribunale di Roma.

In virtù del principio di soccombenza l'attore - che non ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte ma ne ha espressamente contestato la fondatezza nel corso del processo sino alla conclusionale - va condannato a rifondere le spese della presente fase di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 22/7/2008, da M.M. nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, Ministero dell'Economia, Ministero della Salute e Università degli Studi di Milano, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del tribunale adito essendo competente a conoscere della causa il Tribunale di Roma;

- condanna l'attore M.M. a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.946,00, di cui Euro 946,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali ed oneri accessori come per legge.

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