A norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, la
competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato, anche in casò di piu convenuti ai sensi
dell'art. 33 c.p.c., ha carattere funzionale e inderogabile e trova
applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o
dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che
danno luogo al "simultaneus processus".
In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la
competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento
operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello
Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in
giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna
condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 160, 2012.
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Il dott. M.M., medico specialista iscrittosi alla Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno accademico
1984/1985 dove ha conseguito il diploma di specializzazione il 12/3/1987, ha
convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'istruzione, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Salute e
l'Università degli Studi di Milano assumendo che per il mancato tempestivo
recepimento della Direttiva 82/76CEE entro il termine del 31/12/1983 - recepita
solo con il D.Lgs. n. 275 del 1991 che aveva riconosciuto il diritto a
percepire una borsa di studio annua di L. 21.500.000 ai soli medici
specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a partire dall'anno
accademico 1991/1992 escludendo i medici che avevano frequentato le scuole di
specializzazione fra il 1983 e il 1991 - non aveva percepito l'adeguata
remunerazione prevista dalla citata Direttiva Comunitaria, nonostante avesse
svolto attività a tempo pieno presso la struttura sanitaria pubblica, e
chiedendo la condanna in solido delle amministrazioni statali e dell'ateneo
convenuti a pagare l'importo di 33.311,46 oltre rivalutazione ed interessi
quale somma corrispondente alla remunerazione non percepita e un ulteriore
analogo importo a titolo di risarcimento del danno.
La difesa convenuta sin dalla comparsa costitutiva ha, fra
l'altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, il
difetto di legittimazione passiva dei ministeri e dell'Università di Milano
convenuti e l'incompetenza territoriale del tribunale adito essendo competente
a conoscere della causa il Tribunale di Roma.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
difesa pubblica convenuta è infondata, poiché "la domanda con cui il
laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione
(nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna della P.A. al pagamento
in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la
frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato
di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine
prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva
82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico
specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale
di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) -, spetta alla giurisdizione
del giudice ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia
di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e
sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che
esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata
remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo,
laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la
presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad
assicuraré una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto
comunitario; né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe
fondarsi sull'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art.
33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata
in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della
Corte Costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei
servizi pubblici" (Cass. Sez. Un. 4/2/2005 n. 2203; conf., fra le altre,
Cass. Sez. Un. 24/6/2011 n. 13909).
L'indagine non può tuttavia investire il merito della
domanda dell'attrice, poiché l'eccezione di incompetenza pure sollevata dalla
difesa pubblica convenuta è fondata.
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, "in tema
di foro della P.A., con riguardo al foro dell'insorgenza dell'obbligazione, di
cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere
della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in
quello di Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un
comportamento dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un
medico specializzato volta ad ottenere l'adempimèntò da parté dello Stató
italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da
parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76)" (Cass. ord.
16/6/2011 n. 13255). Né la competenza del foro dell'amministrazione statale
convenuta può essere derogato dal fatto che nel medesimo processo sia convenuta
anche l'Università degli Studi di Milano, oltre alla Presidenza del Consiglio e
ai Ministeri sopra richiamati. Infatti, "a norma dell'art. 6 del R.D. 30
gennaio 1933, n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali
è parte un'amministrazione dello Stato, anche in casò di piu convenuti ai sensi
dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova
applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o
dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che
danno luogo al "simultaneus processus" (Cass. 22/7/2004 n. 13796).
Nella stessa pronuncia la Cassazione ha avuto modo di precisare altresì che
"in caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la
competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento
operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello
Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in
giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna
condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici"
(Cass. 13796/2004).
Contrariamente all'assunto della difesa attrice, l'eccezione
di incompetenza per territorio risulta ritualmente e tempestivamente sollevata
dalla difesa pubblica convenuta nella comparsa costitutiva depositata il
23/1/2009, conformemente al disposto dell'art. 38 c.p.c. nel testo vigente
prima della novella n. 69 del 2009 (applicabile solo ai giudizi introdotti a
decorrere dal 4 Luglio 2009 per l'espressa previsione contenuta nell'art. 58
della medesima leggé) che-ha previsto il termine della tempestiva costituzione
del convenuto a pena di decadenza per sollevare (anche) l'eccezione di
incompetenza territoriale "semplice". Peraltro, attesa la natura
funzionale e inderogabile della competenza territoriale del Tribunale di Roma
nel caso di specie, anche in base all'ordinamento processuale ora vigente
sarebbe stato ininfluente che la comparsa costitutiva con l'eccezione non fosse
stata depositata venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
Infatti, a norma dell'art,38 c.p.c. I'incompetenza per territorio
"inderogabile',, (oltre, che quella per materia e per valore) può essere
rilevata anche d'ufficio dal giudice entro l'udienza di prima comparizione e
trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., per cui essa può essere utilmente
eccepita dalla parte nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre
il termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c. purché entro l'udienza
di trattazione.
In applicazione dei principi di diritto richiamati, va
dunque dichiarata l'incompetenza del tribunale adito essendo competente a
conoscere della causa il Tribunale di Roma.
In virtù del principio di soccombenza l'attore - che non ha
aderito all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte ma ne ha
espressamente contestato la fondatezza nel corso del processo sino alla
conclusionale - va condannato a rifondere le spese della presente fase di lite
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella
causa promossa, con citazione notificata il 22/7/2008, da M.M. nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, Ministero
dell'Economia, Ministero della Salute e Università degli Studi di Milano, nel
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del tribunale adito essendo
competente a conoscere della causa il Tribunale di Roma;
- condanna l'attore M.M. a rifondere le spese di lite
liquidate in complessivi Euro 3.946,00, di cui Euro 946,00 per diritti ed Euro
3.000,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali ed oneri accessori
come per legge.
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