Fonte: ilProcessoCivile.com, 130, 2012.
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Notificazione alla società incorporata in ilProcessoCivile.com, 120, 2012.
Nullità della notificazione ed onere probatorio in ilProcessoCivile.com, 87, 2012.
Notifica della sentenza ed elezione di domicilio diversa da quella indicata nella difesa: nullità o inesistenza nel caso di notifica dell'impugnazione al primo avvocato? in ilProcessoCivile.com, 115, 2012.
Notificazione: valida se diretta alla sede effettiva ed al legale rappresentante pro tempore della società in ilProcessoCivile.com, 69, 2012.
Nullità della notifica per irreperibilità in ilProcessoCivile.com, 106, 2012.
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Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 15.2.2012
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per giurisprudenza costante della S. C., se la parte notificante conosce (o è in grado di conoscere facendo uso della diligenza che il caso suggerisce) il luogo di reale dimora abituale del destinatario, anche se diverso da quello risultante dai registri anagrafici, in quel luogo deve far eseguire la notifica, posto che lo scopo della notificazione è quello di far pervenire effettivamente l'atto al destinatario ovvero di porlo in condizione di conoscerlo (Cass. sez. I, 05/05/2005, n. 9365; Cass. sez. III, 11/11/2003, n. 16941; Cass. sez. I, 01/09/1998, n. 8681).
In altri termini, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito; in particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza con il consegnatario (Cass. sez. trib., 13/06/2008, n. 15938: nella specie, la suprema corte ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica; conf. Cass. sez. II, 16/11/2006, n. 24422; Cass. sez. III, 17/02/2005, n. 3262; Cass. sez. III, 25/07/2003, n. 11562;Cass., sez. III, 08/08/2002, n. 12021; Cass. sez. I, 19/04/2002, n. 5713; Cass. sez. I, 25/02/1995, n. 2143; Cass. 23/11/1987, n. 8655).
Identica prevalenza dovrà, ovviamente, riconoscersi anche rispetto al domicilio eletto, per il principio - già affermato - secondo cui lo scopo della notificazione è quello di far pervenire effettivamente l'atto al destinatario ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, sicché, se dopo aver eletto domicilio in un certo luogo, la parte trasferisce altrove la sua dimora effettiva, è solo in questa che devono eseguirsi le notificazioni.
Peraltro, in tema di domicilio eletto, vige l'ulteriore principio per cui l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie, locazione) deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria (come nel caso in esame), e, quindi, non ostativa a che le notificazioni vengano eseguite al diverso indirizzo della parte medesima (Cass. sez. III, 23/09/1996, n. 8399).
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P.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ...., con ricorso del 7/8/08, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2008, così provvede:
1. dichiara l' opposizione inammissibile;
2. condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese di lite, liquidate in Euro 759,12 per diritti ed Euro 550,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.
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