Fonte: ilProcessoCivile.com, 129, 2012.
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Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.2.2012, n. 2229
...omissis...
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 101, 160, 330 e 331 c.p.c.. Sostiene che la citazione in appello non fu validamente notificata al procuratore costituito, essendo stata essa erroneamente recapitata presso lo studio ove il difensore era una volta domiciliato. Conseguentemente l'appellato, non avendo avuto conoscenza della proposizione dell'impugnazione, neppure si era costituito nel giudizio di gravame.
Sotto altro, concorrente profilo, deduce che sia Themis Ass.ni in l.c.a., contumace nel processo di primo grado, sia Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., non erano state evocate nel giudizio di gravame, di talchè, ex art. 331 cod. proc. civ., il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La violazione di tali regole, secondo l'esponente, vizierebbe in maniera inemendabile la sentenza del Tribunale.
2. Le critiche non hanno pregio.
Le deduzioni in ordine alla pretesa nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di gravame sono all'evidenza generiche, astratte e prive di autosufficienza.
Per quanto è dato arguire dai richiami giurisprudenziali contenuti nell'ampia e articolata esposizione, ciò di cui sì lamenta il ricorrente è che l'atto sia stato indirizzato al vecchio recapito del professionista, non già al nuovo domicilio, agevolmente accertabile mediante consultazione dell'albo.
Sennonchè, la regola per cui, qualora l'appello sia notificato, ai sensi della seconda parte dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell'atto, l'impugnante ha l'onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l'albo professionale (confr. Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14309; Cass. civ. 20 settembre 2007, n. 19477), non giova al deducente, avendo lo stesso omesso del tutto di esplicitare sia il luogo in cui l'atto venne invalidamente recapitato - nonchè l'esito del relativo procedimento, per come attestato nella relata dall'ufficiale giudiziario procedente - sia l'indirizzo al quale esso doveva invece essere indirizzato. E omette altresì di indicare l'allocazione dei corrispondenti atti nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte.
Ne deriva che manca qualsivoglia elemento per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di notificazioni al procuratore. Del resto la validità della notifica dell'atto di gravame è stata positivamente valutata dal Tribunale, laddove ha affermato che il D., ritualmente citato, non si era tuttavia costituito in giudizio. E nessun concreto elemento ha offerto l'impugnante per dimostrare l'erroneità di tale scrutinio.
3. Neppure sono fondate le censure volte a far valere la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società che assicurava l'autovettura del D.. Il litisconsorzio necessario tra l'assicuratore e il responsabile del danno, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, è, per così dire claudicante: esso sussiste nel solo caso in cui venga esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ex art. 18 dell'anzidetta legge, ma non nell'ipotesi inversa in cui il danneggiato agisca esclusivamente contro il responsabile del danno, di talchè, ove ciò sia, il giudice non ha l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c.. Ciò equivarrebbe infatti a sostituire una valutazione officiosa in ordine alla solvibilità del danneggiante - perchè di questo in definitiva si tratta - a quella propria della parte: libera, pertanto, questa, di non rivolgere le sue istanze risarcitorie nei confronti del garante e libero il garantito, a sua volta, di non costituirsi in giudizio e di non chiedere la chiamata in causa dell'assicuratore. Ed è a dir poco ovvio che siffatta regola, valida per il giudizio di primo grado, opera anche nel giudizio di appello, tutte le volte in cui in esso la domanda del danneggiato si concentri sul solo responsabile civile (confr. Cass. civ., 25 luglio 2000, n. 9744).
Il ricorso deve, in definitiva,essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, essendosi Generali Assicurazioni s.p.a. costituita al solo fine di aderire alla linea difensiva dell'impugnante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
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