venerdì 10 febbraio 2012

Notificazioni: è possibile riattivare il procedimento a termini scaduti.

Vi è la possibilità di riattivare il procedimento di notificazione dell'impugnazione, nonostante il superamento dei termini, nei casi in cui la notifica non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore, e in tutti i casi in cui l'ufficiale giudiziario, non abbia completato la notifica e ne abbia attestato l'esito negativo per un fatto che non sia imputabile al richiedente.

Fonte: ilProcessoCivile.com, 78, 2012.
_____________________________________________
 
Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima, Sentenza del 19.12.2011

...omissis...

5. Sul punto, la Corte non può decidere sulla cessazione della materia del contendere senza verificare, prima, l'ammissibilità dell'appello proposto dall'o., la cui tardività è stata eccepita dalla società appellata in comparsa di costituzione.

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per sua natura, è infatti una vera e propria pronuncia dichiarativa che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del venir meno della pretesa sostanziale, e non può essere adottata, pertanto, in assenza dei necessari presupposti processuali che costituiscono le premesse di una valida pronunzia giurisdizionale.

Poiché, dunque, il giudice prima di ogni altra indagine deve accertare la valida introduzione del giudizio, in difetto della quale non ha il potere - dovere di decidere la causa, ne segue che la decisione sulla questione dell'ammissibilità dell'appello precede, sul piano logico e procedurale, quella relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice adito con l'atto d'impugnazione (così Cass. 24 luglio 1987, sez. 3, n. 6446; Cass. 24 luglio 1987, sez. 2, n. 5174; cfr. anche Cass. 10 giugno 1997, sez. 3, n. 5174).

6. La società appellata aveva notificato la sentenza ad xxx., presso il procuratore costituito in giudizio in primo grado, in data 26 ottobre 2004, con la conseguenza che da quella data è iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni per l'appello previsto dall'art. 325 c.p.c..

Il giorno stesso della scadenza, cioè il 25 novembre 2004, l'appello fu consegnato all'ufficiale giudiziario, che però non potè procedere alla notificazione all'indirizzo indicato quale studio del procuratore della società appellata avv. o, cioè via… perché "trasferito, come da informazioni ivi assunte".

Su impulso della società appellante, l'impugnazione venne quindi rinotificata il 29 novembre 2004, quando il termine per la proposizione dell'appello era già scaduto, nel nuovo studio del procuratore, in via (...).

A tale riguardo, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Cotte - dalla quale non vi è motivo di discostarsi - i termini per l'impugnazione sono perentori, e decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che non produce alcun effetto il tentativo di notifica dell'atto di impugnazione effettuato nei termini presso il procuratore costituito ma non andato a buon fine per trasferimento del domicilio del destinatario dell'atto, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatone non consentano in concreto di rispettare il termine, e non spiegando alcuna rilevanza la sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che riguarda la diversa ipotesi di ritardo sulla notificazione imputabile non al notificante, bensì all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale (fra le altre, vedi Cass. 1 dicembre 2003, sez. L, n. 18350; Cass. 17 dicembre 2003, sez. L., n. 19333).

Tale costante indirizzo giurisprudenziale è stato di recente integrato, su aspetti estranei al presente giudizio, dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno riconosciuto la possibilità di riattivare il procedimento di notificazione dell'impugnazione, nonostante il superamento dei termini, nei casi in cui la notifica non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore, e in tutti i casi in cui l'ufficiale giudiziario, non abbia completato la notifica e ne abbia attestato l'esito negativo per un fatto che non sia imputabile al richiedente (Cass. 18 febbraio 2009, sez. Un., n. 3818).

Nessuno di questi casi si rinviene nella specie, tanto più che il procuratore della società appellata aveva indicato il recapito del nuovo studio nelle "fascette" della comparsa conclusionale di primo grado, della memoria di replica di primo grado e della sentenza notificata, ancorché non avesse l'onere di comunicare in giudizio il trasferimento (onere previsto solo per il domicilio autonomamente eletto, avendo l'elezione presso lo studio del procuratore la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore: Cass. 1 luglio 2005, sez. 2, n. 14033).

7. Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno dichiarati inammissibili sia l'appello principale sia l'appello incidentale poiché, secondo quanto è pacifico, il comma primo dell'art. 326 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante.

8. Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili gli appelli proposti dall'o. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 aprile/10 agosto 2004;

dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di appello.

Nessun commento:

Posta un commento