giovedì 15 dicembre 2011

Prove: i verbali dei pubblici ufficiali devono essere confermati in giudizio; in difetto, non c'è prova piena.

La semplice produzione in Giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.
 
Fonte: ProcessoCivile 86/2011 (www.processocivile.blogspot.com)
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Tribunale di Cassino, Sezione lavoro, sentenza del 25.10.2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.04.2008 il sig. Be.MA. si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, chiedendo, previa sospensione del provvedimento "impugnato", l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 174/07, datata 19.11.2007 e notificata in data 07.12.2007.

Con detta ordinanza, licenziata a seguito di accertamento ispettivo sfociato nel verbale di "contestazione/notificazione di illecito amministrativo" del 17.01.2007, la Direzione P.le del Lavoro di FROSINONE contestava all'attuale ricorrente una infrazione connessa alla posizione lavorativa del dipendente BR.AD., assunto ed utilizzato, secondo l'addebito, dalla ditta esercente Agricoltura del MA. per il periodo 23 settembre-25 ottobre 2006 in maniera irregolare. Ordinava, pertanto, al titolare della ditta stessa il pagamento della somma di Euro 11.488,41 a titolo di sanzione amministrativa, e spese consequenziali, per la ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 36 bis VII comma Lex n. 248/06. Deduceva l'opponente:

- doversi ritenere l'ordinanza di ingiunzione affetta da nullità in quanto caratterizzata da difetto di motivazione intrinseca, come tale incidente direttamente sul diritto di difesa del destinatario della sanzione;

- doversi ritenere, nel merito, infondate le contestazioni mosse in quanto esso MA. non è titolare di alcuna impresa o ditta agricola e, pertanto, nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso con il BR. , "amico di famiglia dell'esponente".

Si costituiva la D.P.L. di Frosinone, che, sulla base della documentazione allegata e della prova orale articolata - per vero solo in udienza - instava per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione.

Ammesse le prove la causa veniva istruita con l'esame dei testi e, all'esito, mandata in decisione.

Alla udienza del giorno 25.10.2011, a seguito della discussione, veniva emessa la presente sentenza, pubblicata nelle forme di Legge.

Il ricorso va accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.

Va premesso che l'eccezione in rito veicolata dalla ricorrente non coglie nel segno.

Essa investe la asserita omessa-esaustiva motivazione dell'ordinanza, ed è palesemente errata in fatto desumendosi dalle allegazioni della stessa ricorrente il tipo di contestazione mossa, la fonte da cui essa si origina, la ritenuta insufficienza delle controdeduzioni difensive a paralizzare la pretesa azionata.

Naturalmente, ogni censura afferente il "merito" delle obiezioni valorizzate sfugge ad una indagine "formale" sui motivi addotti dall'ente per confermare la fondatezza dell'assunto di origine.

Nel merito valgano le seguenti argomentazioni.

Va premesso che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanze di ingiunzione, la D.P.L., pur formalmente convenuta, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dei provvedimenti impugnatori impugnati.

Ancora in limine va precisato che la semplice produzione in Giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.

Ciò evidenziato deve rilevarsi che la Direzione P.le del Lavoro di FROSINONE ha chiesto la audizione "istruttoria" del dipendente ascoltato durante la verifica ispettiva sfociata nel provvedimento sanzionatorio qui "impugnato" solo in corso di causa, risultando la comparsa di resistenza priva di qualsivoglia sollecitazione probatoria.

La resistente si è limitata, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi.

Né la questione probatoria nel caso di specie può dirsi superata dal fatto che il ricorrente in opposizione ha richiesto l'audizione di "propri" testimoni, in quanto nella relativa "lista" non era ricompreso il nominativo del BR.

Tutto ciò induce ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del "dipendente", il cui dictum andrà "incrociato" sia con le propalazioni raccolte dai Carabinieri in sede di verifica ispettiva, sia con le deposizioni raccolte in corso di causa.

Orbene, va evidenziato che la pretesa azionata dalla Direzione P.le del Lavoro attiene un provvedimento sanzionatorio adottato per utilizzazione di lavoratore irregolare ovvero lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

A sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, la D.P.L. ha allegato, oltre al verbale medesimo, in data 17.01.2007, tutte le dichiarazioni assunte dai Militari durante gli accertamenti. Se non che, va subito sottolineato che tali propalazioni, oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non danno adeguata contezza del presupposto da cui muove la pretesa azionata, e cioè di una vera e propria occupazione in nero dell'asserito dipendente, con tanto di orario di lavoro predefinito, di protrazione del rapporto nel tempo, di eterodirezione, e, in definitiva, dei caratteri fondanti la subordinazione.

Basti considerare che mentre il diretto interessato ha precisato ai Carabinieri di ricevere, dal "sig. Be.", una retribuzione pari a 35 Euro al giorno, la sig.ra Ve., nel dichiarare che il cittadino rumeno lavorava, in realtà, alle "sue" dipendenze, affermava che ciò avveniva senza retribuzione in danaro ma con il riconoscimento di vitto e alloggio.

Dalle propalazioni verbalizzate si desume che il BR. abitava in una roulotte messagli a disposizione gratuitamente dai coniugi MA. - GA. e che era dedito ad alcuni lavori.

E tuttavia, anche sulla specificazione delle attività lavorative le persone sentite in sede di verifica ispettiva hanno veicolato dichiarazioni diverse.

Secondo la sig.ra GA. il BR. si occupava di accudire alcuni capi di bestiame di "sua" proprietà e svolgeva compiti di guardiania.

Secondo il "dipendente" i suoi compiti consistevano nel taglio dell'erba e nel governo degli animali presenti sul fondo (asini, galline e due capre). A dire di MA.An., zio del ricorrente, il cittadino rumeno aveva compiti di guardia al cantiere e pulitura della zona circostante l'abitazione.

Il dichiarante BR.Fl., infine, ha sempre visto il sig. AD. occuparsi custodia degli animali presentì sul fondo e della pulizia del predetto fondo.

Sembra, dunque, alquanto difficile prospettare, in modo processualmente convincente, un rapporto di lavoro riconducibile al paradigma della subordinazione. Ancora prima, sembra difficile configurare un vero e proprio "rapporto di lavoro", le "prestazioni" dichiarate profilando piuttosto una situazione caratterizzata da una sorta di saltuaria e variegata collaborazione alla quale il BR. si determinava, molto verosimilmente, per continuare a godere dell'uso della roulotte. A tutto ciò devesi aggiungere che, mentre il BR. ed il BR. non sono stati esaminati in istruttoria, a fronte della delineata inerzia della parte attrice in senso sostanziale, la sig.ra GA. e MA.An., esaminati quali testimoni, hanno corretto il tiro delle originarie dichiarazioni.

Il punto, per vero, non sembra incidere sulla situazione "dimostrativa" e, in disparte un passaggio della deposizione del MA. ai limiti della rilevanza penale, può essere "archiviato" alla luce delle dichiarazioni rese da altri tre testimoni mai ascoltati prima.

MA.Ma., RO.Gi. e MA.Po., dopo avere precisato che all'epoca dell'accertamento ispettivo l'attuale ricorrente dimorava spesso in FRANCIA e non aveva alcuna attività agricola in ITALIA, hanno affermato che il cittadino rumeno era un amico di famiglia dei coniugi MA. - GA., escludendo che lo stesso abbia mai avuto rapporti di lavoro con gli stessi.

Non sfugge al Tribunale che anche queste deposizioni vanno analizzate con il massimo scrupolo "critico" provenendo da amici e parenti del ricorrente. Il dato istruttorio, tuttavia, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico posto che, fra l'altro, si ipotizza un rapporto di lavoro estremamente ridotto nel tempo. La circostanza avrebbe richiesto una prova molto più rigorosa e precisa di quella offerta da tre dichiarazioni fin troppo sintetiche ed incoerenti, nemmeno confermate in corso di causa. Né ciò basta.

La Direzione P.le è rimasta ulteriormente inerte a fronte dell'ordinanza del Giudice che, alla prima udienza di discussione, la onerava di provare la posizione lavorativa (professionale) dell'opponente e l'esercizio da parte dello stesso di una qualunque attività lavorativa mediante documentazione da prodursi (es.: visure camerali; denuncia di attività imprenditoriali agricole...). Il senso del provvedimento non necessita di commento alcuno.

Ebbene, l'attrice in senso sostanziale nulla ha prodotto portando in emersione una lacuna storico-rappresentativa ancora più evidente.

Consegue l'accoglimento del ricorso introduttivo per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla opposta con l'ordinanza "impugnata".

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale di CASSINO, in persona del dottor D. VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in opposizione ad ordinanza di ingiunzione proposta da MA.Be. nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di FROSINONE, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

1. accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto,

2. annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;

3. condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute da controparte, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 450,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari, oltre I.V.A. e rimborso forfettario, se dovuti, come per Legge.

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