E' opinione autorevole - e condivisibile - in dottrina che l'0art. 2909 c.c. con l'espressione "aventi causa", che effettivamente dà adito per la sua genericità ed ampiezza ad interpretazioni estensive, si riferisce specificamente ad acquisti di diritti intervenuti dopo la formazione del giudicato.
Per coloro che diventano "aventi causa" in pendenza di lite - e cioè quando il diritto controverso viene trasferito nel corso del giudizio - l'art. 111 c.c. prevede l'intervento facoltativo volontario o per chiamata, con conseguente automatica estensione degli effetti del giudicato.
Nel caso di successione anteriore è l'intervento in via principale o litisconsortile che determina la qualità di parte dell'intervenire e dunque l'assoggettabilità al giudicato, effetto precluso se l'intervento non si è verificato. La legittimazione all'opposizione spetta proprio a coloro che avrebbero potuto far valere i loro diritti in via d'intervento. L'ordinamento offre cioè ai terzi che non hanno potuto o voluto tutelare i loro diritti con l'intervento, la possibilità di esperire una sorta di intervento tardivo, un rimedio che ha la funzione di eliminare il pregiudizio verificatosi fra il loro diritto e quello riconosciuto in sentenza.
Fonte: ProcessoCivile 59/2011 (www.processocivile.blogspot.com)
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Corte ai Appello di Firenze
sentenza del 25.10.2011
Grimaldi dr. Luigi - Presidente
Trovato dr. Gioacchino - Consigliere
Fontanella dr. M. Iole - Consigliere/Est.
Svolgimento del processo
Lu.Er., ha appellato la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1924, dep. 18.5.2006, e notificata in data 13.7.2006, con cui sono state dichiarate inammissibili l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dalla stessa proposti Lu.Er. aveva radicato tutte e tre le azioni per paralizzare l'esecuzione in forma specifica iniziata da Gi.Ma., a seguito delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 224/02, dep. 24.1.02, confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 61/04, con la quale la Vi.Se. S.r.l. è stata condannata ad eliminare il fondo in cemento e le altre opere dalla stessa realizzate che avevano trasformato una viottola poderale appena distinguibile sui terreni di proprietà di Gi.Ma., in strada carrabile, ed a ripristinare lo stato dei luoghi, (sentenze entrambe rese nel giudizio ex art. 936 c.c. tra Gi.Ma., proprietario, e l'autore delle opere, Vi.Se. S.r.l.).
La Er. è intervenuta nell'esecuzione avviata dal Ma. sulla base delle sentenze esecutive, inoltre avverso la sentenza della Corte d'Appello 61/04 confermativa della sentenza del Tribunale ha proposto anche opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., in tutte tali azioni contestando il titolo giudiziale formatosi tra Ma. e Vi.Se. S.r.l. che, a suo dire, non poteva essere eseguito nei suoi confronti in quanto è proprietaria di un immobile a cui si accede proprio attraverso quella strada poderale oggetto dell'esecuzione; dal momento dell'acquisto del fabbricato (1991), sostiene la Er., è sempre passata a piedi ed in auto dalla detta stradella.
Ha precisato la Er. nell'atto di appello che nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. la misura cautelare richiesta della sospensiva era stata negata dalla Corte la quale aveva ritenuto la sede idonea, per le tutele dei pretesi diritti della Er. (servitù di passaggio pedonale e carraio) la opposizione alla esecuzione.
A sostegno dell'appello, deduce la Er., di essere titolare di un diritto reale di servitù di passo sulla stradella in oggetto, di essere pregiudicata dalle sentenze rese nei giudizi tra Ma. e Vi.Se., perché la riduzione nel pristino stato comporterebbe la impossibilità di percorrere la stradella con i normali mezzi e contesta la formazione del titolo giudiziale tra il Ma. e la Vi.Se. in quanto essa Lu.Er. sarebbe stata pretermessa nei relativi giudizi, di cui essa nulla sapeva. Il tutto non senza rilevare che sia la opposizione di terzo ex art. 404 CPC sia le opposizioni spiegate in sede di opposizione sono tutte ammissibili, nonostante le decisioni avverse dei giudici. Si è costituito Ma. Giovanni asserendo che nessuna costituzione di servitù attraverso lo stradello di cui è causa, esiste contrattualmente, sia perché nell'atto di acquisto di Ma.Ga., dante causa dell'odierno appellato, da Bi.Va., si fa riferimento solo al tracciato di servitù, che si trova lontano e in luogo opposto allo stradello di cui è causa, sia perché nel contratto tra Vi.Se. e Er.Lu., in cui per la prima volta si nomina il diritto di passo sopra lo stradello di cui è causa, non ha affatto partecipato il Ma. e dunque non si vede come si possa contrattualmente reclamare un diritto di passo sullo stradello in questione a carico del proprietario che non ha partecipato all'atto di compravendita.
In altre parole, la Vi.Se. ha garantito alla Er.Lu. un passo attraverso lo stradello in colore giallo nella planimetria (cfr. doc. 2), oltre al diritto di passo riservatosi contrattualmente e costituito negli atti di vendita a Ma. e a Pa., in altro luogo, in assenza di titolo. Le opposizioni proposte dalla Er. sono da ritenersi quindi tutte inammissibili Respinta l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza, la causa passa in decisione.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che l'appello non è fondato e che va confermata l'impugnata sentenza.
La lunga dissertazione delle parti in ordine alla pretesa e negata costituzione del diritto di servitù di passo in favore della Er. è invero ultronea, atteso che in questa sede il thema del decidere è quello della individuazione del rimedio esperibile dalla Er. per paralizzare una esecuzione che,incontrovertibilmente, si traduce in un pregiudizio a suo danno.
La Er. ha introdotto una molteplicità di domande sia in ambito esecutivo che di cognizione ex art. 404 c.p.c., ma paradossalmente, non è riuscita ad ottenere la finalità perseguita.
Va dunque verificato se il preteso diritto di passo sulla stradella oggetto delle sentenze Tribunale Firenze n. 224/02 e Corte Appello n. 61/04 vada fatto valere in sede esecutiva o in sede di impugnazione ordinaria.
Partendo dall'esame delle opposizioni all'esecuzione ex artt. 615 - 619 - 617 c.p.c. si rileva quanto segue.
Come ha osservato il Tribunale nella fattispecie l'art. 619 c.p.c. è fuori luogo, attenendo al diritto di procedere all'esecuzione. Secondo la dottrina più autorevole tale rimedio investe l'an dell'azione esecutiva, implicando l'accertamento della insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza o vizio del titolo, per inesistenza del credito incorporato nel titolo, per inidoneità al pignoramento dei beni esecutati, aspetto che attiene alla concreta esercitabilità dell'esecuzione e costituisce l'estremo limite della contestazione dell'an riferendosi all'opposizione al precetto ed alla impignorabilità dei beni. L'art. 619 c.p.c. consente l'opposizione di un terzo che, pur non essendo soggetto passivo dell'esecuzione, vanta diritti reali, sui beni esecutati e fa perciò valere l'illegittimità dell'azione esecutiva.
In altre parole il terzo è colui che né è indicato come debitore nel titolo esecutivo, né è destinatario del precetto o del pignoramento (in tal caso dovrebbe proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c.) tuttavia assume l'impossibilità che il titolo possa essere eseguito nei suoi confronti.
Si tratta dunque di doglianze e rilievi che attengono alla fase meramente esecutiva, e non contestano la validità e correttezza del titolo.
Con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione di terzo, non si contesta la correttezza del titolo, per come formatosi tra le parti del giudizio, ma solamente le modalità esecutive.
Con l'opposizione ordinaria invece quello che si contesta è la formazione del titolo, asseritamente incompatibile con un proprio diritto cfr. Cass. Sez. L, n. 8888 del 14/04/2010; Cass. n. 6179 del 13/3/09:
"La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti".
La Er. assume di essere titolare di un diritto di servitù di passo e carraio su una strada poderale pavimentata in cemento. tale sua situazione giuridica, se accertata, implica il diritto a vedere mantenuta la strada con le sue caratteristiche mentre è incompatibile con il diritto azionato dal Ma. di vedere rimossa la pavimentazione in cemento di quella stessa strada.: dunque non è l'esecuzione o la sua modalità attuativa che viene messa in discussione, ma la stessa formazione del titolo, che avrebbe dovuto esaminare e, se accertate, tenere conto, di posizioni soggettive di terzi configgenti.
Si ribadisce la riduzione in pristino della strada comporta la rimozione dello strato di cemento ivi apposto, che dunque non rappresenta una modalità esecutiva dell'obbligo di fare accertato, ma integra il diritto stesso riconosciuto al Ma., diritto che non può coesistere con l'asserito diritto di servitù.
Questa è dunque la ragione per cui le pretese della Er. devono essere fatte valere in sede di cognizione ex art. 404 c.p.c., non di esecuzione. Secondo l'appellato la Er. sarebbe sostanzialmente priva di difese, non esisterebbe cioè nessuna azione esperibile: né opposizione all'esecuzione, ma neppure opposizione ordinaria, dovendosi escludere la qualifica di terzo della Er.
In particolare, quanto all'opposizione ordinaria, secondo l'appellato dottrina e giurisprudenza sarebbero unanimi nel ritenere che ai fini della azione ex art. 404 1° comma non è in discussione se la qualità di avente causa sia o meno anteriore o posteriore all'inizio della causa (Cass. 9.4.1979 n. 2021 in G.I. 1980, 152), ma solo se si è o meno avente causa di una delle parti.
Rileva la Corte che tali tesi non sono condivisibili alla luce dei principi generali dell'ordinamento, primo tra i quali il principio costituzionale dell'art. 24 Cost., con riferimento al quale sarebbero addirittura inique quanto alle conseguenze sostanziali.
La Er. ha acquistato il suo immobile ed il preteso diritto di servitù dalla Vi.Se., ma, come ha rilevato il Tribunale, ciò è avvenuto in data 27/3/91, e quindi prima dell'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 224/02 il cui atto di citazione risulta notificato il 7/9/92. E' opinione autorevole - e condivisibile - in dottrina che l'art. 2909 c.c. con l'espressione "aventi causa", che effettivamente dà adito per la sua genericità ed ampiezza ad interpretazioni estensive, si riferisce specificamente ad acquisti di diritti intervenuti dopo la formazione del giudicato.
Per coloro che diventano "aventi causa" in pendenza di lite - e cioè quando il diritto controverso viene trasferito nel corso del giudizio - l'art. 111 c.c. prevede l'intervento facoltativo volontario o per chiamata, con conseguente automatica estensione degli effetti del giudicato.
Nel caso di successione anteriore è l'intervento in via principale o litisconsortile che determina la qualità di parte dell'intervenire e dunque l'assoggettabilità al giudicato, effetto precluso se l'intervento non si è verificato. La legittimazione all'opposizione spetta proprio a coloro che avrebbero potuto far valere i loro diritti in via d'intervento. L'ordinamento offre cioè ai terzi che non hanno potuto o voluto tutelare i loro diritti con l'intervento, la possibilità di esperire una sorta di intervento tardivo, un rimedio che ha la funzione di eliminare il pregiudizio verificatosi fra il loro diritto e quello riconosciuto in sentenza.
La Er. non avendo partecipato, è titolare di un asserito proprio diritto di servitù che si configura del tutto autonomo, non soggetto agli effetti del giudicato, e che in quanto si atteggia - sulla base delle sue prospettazioni - come incompatibile con il contenuto della sentenza del Tribunale di Firenze n. 224/02 e della Corte d'Appello n. 61/04 è tutelabile ex art. 404 c.p.c.
La sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibili le azioni esecutive intentate dalla Er. va perciò confermata Ciò chiarito, va esaminato l'appello incidentale.
Gi.Ma. ha impugnato il capo della sentenza che ha compensato le spese di lite, sostenendo carenze di motivazione.
Il Giudice unico del Tribunale di Firenze, motiva la sussistenza di valide ragioni per la compensazione delle spese nel fatto che "la decisone della Er. di proporre le opposizioni in questa sede proposte è conseguente alla ricordata ordinanza della Corte di appello e considerata la situazione determinatasi a causa di diverse valutazioni di giudici diversi circa il rimedio esperibile dalla ricorrente".
Secondo il Ma. tale motivazione compensa le spese non già sulla valutazione del principio di soccombenza, ma, piuttosto, sul solo assunto secondo cui, siccome la Corte di Appello ha negato alla Er. un provvedimento che invece la Corte avrebbe dovuto concedere, è equo compensare le spese, dato che la Er. non ha ancora potuto ottenere una valutazione del merito delle sue doglianze.
Non è corretto quanto sostiene il Ma. che in tal modo sono scaricate su di lui le conseguenze non già di una decisione di diritto ma di un fatto del tutto esterno ed estraneo allo stesso, solo constatando la insostenibilità della tesi difensiva di costui - ribadita anche in questo giudizio ed estesamente trattata - secondo cui non esisterebbe nessun rimedio esperibile per la tutela delle ragioni della Er.
La compensazione delle spese di entrambi i gradi è dunque, a ben vedere, conseguenza del rigetto di una tale tesi che ha determinato processualmente la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese.
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